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L'A.P.E. (attestazione di prestazione energetica) sintetizza le caratteristiche energetiche dell'immobile.
Il decreto 63/2013, poi convertito dalla legge 90/2013, ha introdotto l'Ape (attestato di prestazione energetica) al posto del precedente Ace (attestato di certificazione energetica) e ha sanzionato di nullità, in caso di mancata allegazione dell'Ape, a far tempo dal 6 giugno 2013, tutti i contratti di compravendita immobiliare (e pure di ogni altro contratto traslativo di immobili a titolo oneroso: permuta, conferimento in società, transazione, rendita, eccetera); i contratti di donazione e ogni altro atto traslativo di immobili a titolo gratuito; i "nuovi" contratti di locazione (vale a dire non i contratti che siano una proroga di precedenti contratti).
Pertanto sarà necessario nel caso si debba vendere la propria abitazione o stipulare un nuovo contratto di locazione, anche i relativi annunci commerciali tramite tutti i mezzi di comunicazione devono riportare l'Indice di prestazione energetica (Ipe) dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispodente, contenute nell'attestato di prestazione energetica.
Durante le trattative di compravendita o di locazione, venditori e locatori devono rendere disponibile al potenziale acquirente o al nuovo conduttore l'attestato di prestazione energetica.
In caso di vendita l'attestato dovrà essere consegnato all'acquirente, così come in caso di locazione al conduttore.
Per misurarle, il tecnico deve analizzare le caratteristiche termo igrometriche, i consumi, la produzione di acqua calda, il raffrescamento e il riscaldamento degli ambienti, il tipo di impianto, eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile. L'attestato deve contenere anche i dati catastali dell'immobile.
Il piano esecutivo del nucleo di edilizia ex abusiva da recuperare n. 12.04 denominato "Castel di Leva" ricade nel Municipio XII ed insiste su un ambito urbano nel settore sud di Roma Capitale, a ridosso del G.R.A.
L'ambito interessato dal piano esecutivo ha un'estensione di circa ha. 103,68, una densità territoriale di 45 ab/ha dei quali:
• 4.655 abitanti totali di previsione, di cui 2.856 esistenti;
• 15,77 ettari a destinazione pubblica;
• 8,58 ettari è destinata a viabilità pubblica;
• 79,31 ettari a destinazione fondiaria privata;
• 2,16 ettari a destinazione fondiaria pubblica.
La dotazione degli standard di cui al D.M. 1444/68 è la seguente:
• Verde pubblico 10,19 mq/abitante;
• Servizi pubblici 6,54 mq/abitante;
• Parcheggi pubblici 7,40 mq/abitante;
• Totale aree pubbliche per Standard 24,13 mq/abitante.
Sono previsti inoltre parcheggi pubblici afferenti al non abitativo per complessivi 16.605,06 mq. e verde pubblico non abitativo per complessivi 6.642,02 mq.
Stato di attuazione
Adottato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 57 del 6.12.2012
La Legge Regionale n. 10/2011, integra ed apporta sostanziali modifica alla Legge Regionale n. 21/09 che più semplicemente identifica il "Piano Casa della Regione Lazio".
Il provvedimento, sicuramente innovativo, amplia le possibilità offerte ai cittadini ed alle imprese di intervenire sull'edilizia esistente a favore soprattutto dell'offerta abitativa.
Il provvedimento si applica a tutti gli edifici realizzati legittimamente, ma anche a quelli che hanno acquisito il titolo abilitativo in sanatoria. E' applicabile, altresì, anche a quelli non
ultimati purché abbiano il titolo abilitativo edilizio.
La legge offre possibilità di ampliamento anche alle abitazioni esistenti in zone agricole e, con alcune prescrizioni, a quelle ricadenti nelle aree naturali protette; non pone più il limite dei
1.000 mc del fabbricato esistente su cui applicare l'ampliamento del 20%, che comunque rimane fissato ad un massimo di 70 mq.